(art. 10 cpv. 1 lett. b LArm)
- Possono essere acquistati senza permesso d’acquisto di armi i fucili a ripetizione portatili seguenti:
- 1 i fucili a ripetizione d’ordinanza svizzeri;
- i fucili da sport per la munizione di calibro militare usuale in Svizzera e per la munizione di calibro sportivo, quali i fucili standard con sistema di culatta a ripetizione;
- le armi da caccia ammesse per la caccia dalla legislazione federale sulla caccia;
- i fucili da sport ammessi per concorsi nazionali e internazionali di tiro di caccia sportiva.
- Chiunque intende acquistare un fucile con sistema di ripetizione a pompa o con leva guardamano necessita di un permesso d’acquisto di armi.