(art. 9b cpv. 2 e 10 cpv. 2 LArm)
- Chiunque fa riparare la propria arma da un negoziante di armi, per la durata della riparazione non necessita del permesso d’acquisto per un’arma sostitutiva dello stesso tipo.
- Non è necessario un permesso d’acquisto per la sostituzione di una parte essenziale dell’arma qualora la parte sostituita rimanga presso l’alienante.
- L’arma, se non può essere riparata nemmeno mediante la sostituzione di una sua parte essenziale, può essere scambiata con una identica entro sei mesi dall’acquisto, a condizione che l’arma sostituita rimanga presso l’alienante. L’alienante deve trascrivere lo scambio nel permesso d’acquisto di armi originale e comunicare i nuovi dati all’autorità che ha rilasciato il permesso entro 30 giorni.
- Chiunque intende acquistare un’arma che non sia un’arma da fuoco necessita di un permesso solo se acquista l’arma nell’ambito commerciale.