(art. 21 e 24 cpv. 4 LArm)1
- I titolari di patenti di commercio di armi devono conservare in modo ordinato i documenti di cui all’articolo 21 capoverso 2 LArm.
- Devono tenere i libri contabili di cui all’articolo 21 capoverso 1 LArm sotto forma di registri progressivi e indicarvi:
- 2 la quantità, il tipo, la designazione, il fabbricante, il Paese o il luogo di fabbricazione, il Paese di esportazione, il calibro, il numero e il contrassegno di armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco, nonché la data di fabbricazione, acquisto, alienazione, riparazione, contrassegno, introduzione nel territorio svizzero ed esportazione;
- la quantità, il tipo e la designazione delle munizioni e della polvere da sparo, fabbricate, acquistate o alienate, nonché la data di fabbricazione, acquisto o alienazione;
- le generalità del fornitore o dell’acquirente;
- le scorte di magazzino.
- Devono permettere in ogni momento la consultazione dei documenti all’autorità competente. Va negata la consultazione a terzi.
- Entro la fine di gennaio di ogni anno, i titolari di patenti di commercio di armi devono comunicare all’Ufficio centrale Armi le armi, le parti essenziali di armi e le munizioni che hanno introdotto a titolo professionale nel territorio svizzero nel corso dell’anno civile precedente.3
- La comunicazione deve contenere le indicazioni seguenti: la quantità, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero delle armi e il Paese d’origine della fornitura in questione.4
- L’Ufficio centrale Armi allestisce un modulo elettronico per effettuare la comunicazione.5