514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
(art. 21 cpv. 1bisLArm)
I titolari di patenti di commercio di armi devono comunicare per via elettronica, entro 20 giorni, alle autorità competenti del Cantone in cui hanno sede e del Cantone in cui è domiciliato l’acquirente, le seguenti transazioni di armi da fuoco e parti essenziali di armi da fuoco:
l’acquisto in Svizzera;
l’introduzione nel territorio svizzero;
la vendita od ogni altro commercio con una persona in Svizzera.
La comunicazione elettronica deve contenere le indicazioni seguenti:
il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero dell’arma o della parte essenziale di arma, nonché la data della transazione;
in caso di acquisto o di introduzione nel territorio svizzero: le generalità dell’alienante;
in caso di vendita o di ogni altro commercio: le generalità e, se del caso, il numero di registro dell’acquirente.
In caso di trasmissione della comunicazione elettronica, non occorre effettuare altre comunicazioni ai sensi degli articoli 9c , 11 capoverso 3 e 17 capoverso 7 LArm nonché dell’articolo 9e della presente ordinanza.
I Cantoni definiscono le modalità relative alla comunicazione elettronica. Su richiesta, informano l’Ufficio centrale Armi sulle comunicazioni e le armi registrate.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.