514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
(art. 18a LArm)
Sulle armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero da uno Stato Schengen, il titolare di una patente di commercio di armi deve apporre immediatamente e in modo chiaramente leggibile un contrassegno di importazione.
Il contrassegno di importazione comprende nell’ordine seguente:
il codice a tre lettere per la Svizzera «CHE»;
il numero di contrassegno di cui all’articolo 28a ;
le ultime due cifre dell’anno in cui gli oggetti sono stati introdotti in Svizzera.
Per le armi da fuoco assemblate il contrassegno di importazione deve essere apposto su una sola parte essenziale.
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