514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
(art. 18a LArm)
Sulle armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero da uno Stato che non è uno Stato Schengen, il titolare di una patente di commercio di armi deve apporre immediatamente e in modo chiaramente leggibile:
se gli oggetti sono contrassegnati come oggetti ai sensi dell’articolo 31: un contrassegno di importazione di cui all’articolo 31a capoversi 2 e 3;
se gli oggetti non sono contrassegnati come oggetti ai sensi dell’articolo 31: le indicazioni di cui all’articolo 31a capoverso 2 e, in aggiunta, un contrassegno individuale numerico o alfabetico.
Per le armi da fuoco assemblate il contrassegno di cui al capoverso 1 lettera b deve essere apposto su ogni parte essenziale non contrassegnata come un oggetto ai sensi dell’articolo 31.
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