514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
(art. 18a LArm)
Le autorità cantonali competenti possono prevedere una deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 31, se le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco o gli accessori di armi da fuoco sono destinati a rifornire le forze armate, un corpo di polizia o un’autorità oppure all’esportazione in uno Stato che non è uno Stato Schengen.
Le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco che non sono contrassegnati ai sensi dell’articolo 31a o 31b possono essere introdotti nel territorio svizzero:
in caso di introduzione temporanea nel traffico passeggeri;
per l’esposizione o la dimostrazione;
per la lavorazione o la riparazione; o
per la trasformazione, a condizione che il prodotto trasformato sia contrassegnato ai sensi dell’articolo 31.
L’Ufficio centrale Armi può autorizzare l’introduzione nel territorio svizzero di tali oggetti per altri scopi. Se autorizza l’introduzione di armi da fuoco non contrassegnate o di parti essenziali di armi da fuoco non contrassegnate, l’autorizzazione deve essere limitata a un anno al massimo.
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