514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
(art. 18a LArm)
Il contrassegno di armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco deve essere chiaro e permanente ed essere apposto in modo che non possa essere rimosso senza lasciare segni evidenti.
Sono ammesse tutte le tecniche di deformazione plastica e di asportazione di truciolo che consentono di soddisfare tali requisiti.
Se l’impugnatura, il telaio, il castello di culatta oppure la parte superiore o inferiore del medesimo è fatto di un materiale non metallico che non può essere contrassegnato conformemente ai requisiti mediante impressione o incisione, il contrassegno può essere apposto su una targhetta metallica. La targhetta metallica deve essere incorporata nella parte essenziale in modo che:
non possa essere rimossa senza mezzi meccanici; e
la sua rimozione danneggi la parte essenziale e lasci segni evidenti.
La dimensione minima dei caratteri è di 1,6 mm. L’autorità competente può autorizzare eccezioni.
La profondità minima del contrassegno è di 0,0762 mm.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 22 lug. 2025 (RU 2025 427). ↩
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