514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
(art. 22b LArm)
Chiunque intende esportare armi da fuoco, loro parti essenziali o le relative munizioni in uno Stato Schengen deve comunicarlo all’Ufficio centrale Armi mediante l’apposito modulo.
La comunicazione deve contenere le indicazioni seguenti:
il nome e l’indirizzo di tutte le persone interessate;
il luogo di destinazione;
la quantità e il tipo di armi, di parti essenziali o di munizioni, il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero delle armi;
il mezzo di trasporto;
la data d’invio e il giorno di arrivo previsto.
L’Ufficio centrale Armi rilascia la bolletta di scorta se:
è garantito il trasporto sicuro;
il richiedente presenta un’attestazione ufficiale del Paese di destinazione secondo cui il destinatario finale è legittimato al possesso degli oggetti in questione; e
il destinatario finale allega, per gli oggetti destinati all’esportazione che necessitano di un permesso d’acquisto di armi, la copia del permesso d’acquisto di armi rilasciato dalla competente autorità cantonale oppure, per le armi o le parti essenziali di armi di cui all’articolo 10 LArm, la copia del contratto ai sensi dell’articolo 11 LArm.1
Se gli oggetti sono esportati dal titolare di una patente di commercio di armi per essere recapitati a una persona autorizzata al commercio di armi nel luogo di destinazione, le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere d ed e, nonché gli allegati di cui al capoverso 3 lettera c non sono necessari.2
Se l’attestazione di cui al capoverso 4 lettera b non può essere presentata, l’Ufficio centrale Armi può rilasciarne una.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117). ↩
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