(art. 5 cpv. 1 lett. a LArm)1
- Sono considerati ordigni militari per il lancio con effetto dirompente i razzi anticarro, i lanciarazzi, i lanciagranate e i lanciamine che possono essere portati e manovrati da una sola persona.
- Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)2decide quali altri ordigni sono da considerarsi ordigni militari per il lancio con effetto dirompente.