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Commenti: Art. 59a | Omnilex
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OArm · Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Art. 59a
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514.541
OArm
Federal Council Ordinance
12 dic 2008
Fonte originale
La DANTRAG contiene:
i dati sul rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni di cui all’articolo 58 lettera d;
i documenti che l’Ufficio centrale Armi, le autorità doganali e le autorità cantonali di polizia si scambiano elettronicamente;
i dati sul coordinamento delle attività delle autorità cantonali d’esecuzione.
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