514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
(art. 40 cpv. 4 LArm)
L’imposizione doganale è retta dalle disposizioni della legislazione doganale.
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica all’autorità che rilascia autorizzazioni lo scarico completo delle autorizzazioni per l’introduzione di armi nel territorio svizzero. Su richiesta, fornisce a tale autorità informazioni sull’introduzione di armi nel territorio svizzero.
Se nel corso di controlli constata infrazioni secondo l’articolo 33 LArm, l’UDSC nega il proseguimento del viaggio e si rivolge alla competente polizia cantonale.
Se l’intervento della polizia cantonale non è opportuno o possibile, l’UDSC, d’intesa con la polizia, stende il verbale di accertamento e lo trasmette, insieme agli oggetti sequestrati, al competente giudice istruttore per l’apertura di un procedimento penale.
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