(art. 30a , 31 cpv. 4 e 32k LArm)1
- Le disposizioni cantonali d’esecuzione devono essere comunicate all’Ufficio centrale Armi.
- L’autorità competente del Cantone di domicilio comunica all’Ufficio centrale Armi per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone cui è stata rifiutata o revocata l’autorizzazione oppure cui è stata confiscata l’arma:
- 2 il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo, la cittadinanza e il numero AVS, nonché le circostanze che hanno portato al rifiuto o alla revoca dell’autorizzazione o alla confisca dell’arma;
- il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell’arma, nonché la data dell’acquisto;
- la data della registrazione nella banca dati.3
- Comunica inoltre all’Ufficio centrale Armi per mezzo di una procedura automatizzata i dati di cui al capoverso 2 lettere a–c relativi alle persone:
- senza permesso di domicilio che hanno acquistato in Svizzera un’arma, una parte essenziale di arma o una parte di arma appositamente costruita;
- con domicilio in un altro Stato Schengen che hanno acquistato in Svizzera un’arma da fuoco, una parte essenziale di arma o una parte di arma appositamente costruita.4
- Il rilascio e la revoca di una patente di commercio di armi vanno comunicati immediatamente all’Ufficio centrale Armi mediante procedura automatizzata. Quest’ultimo informa la Segreteria di Stato dell’economia.5