519.1OPers-POEFederal Council Ordinance1 ago 2014Fonte originale
Per la durata dell’impiego, il personale ha diritto a sei settimane di vacanza l’anno. Se le circostanze lo consentono, il DDPS può concedere eccezionalmente una settimana di vacanza supplementare a partire dal compimento del 50° anno di età.
Con tale diritto sono compensati i giorni festivi nel luogo d’impiego. I giorni festivi ufficiali svizzeri che cadono in un giorno lavorativo possono essere compensati mediante un congedo pagato, sempre che le esigenze di servizio lo consentano.
Le vacanze vanno prese durante l’impiego. Se ciò non è possibile per motivi d’esercizio, le vacanze sono:
computate sul rispettivo saldo attivo dei giorni di vacanza nel caso di impiegati della Confederazione;
pagate in contanti al termine dell’impiego nel caso del rimanente personale.
Nel caso degli impiegati della Confederazione, il diritto alle vacanze risultante dal rapporto di lavoro originario è ridotto proporzionalmente alla durata dell’impiego.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.