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Commenti: Art. 3 | Omnilex
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OPers-POE · Ordinanza sul personale per gli impieghi di truppe destinate a proteggere persone e oggetti all’estero
Art. 3
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519.1
OPers-POE
Federal Council Ordinance
1 ago 2014
Fonte originale
Gli impieghi hanno lo scopo di salvaguardare interessi svizzeri all’estero.
Gli impieghi sono effettuati in tenuta militare. Il Consiglio federale può ordinare che un impiego sia effettuato in abiti civili.
Il personale non può farsi accompagnare dai famigliari durante l’impiego. Non sono possibili ricongiungimenti famigliari.
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