Le merci depositate a titolo di scorta obbligatoria devono essere di proprietà del depositario della scorta obbligatoria.
Le merci su cui terzi hanno diritti di proprietà possono essere integrate in una scorta obbligatoria unicamente se tutti gli aventi diritto si obbligano solidalmente nei confronti della Confederazione e, all’occorrenza, nei confronti del mutuante.
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