Le scorte obbligatorie possono essere modificate o liquidate soltanto con l’accordo scritto dell’UFAE; è fatta salva la liberazione secondo l’articolo 31 capoverso 2 lettera f.
Prima di ridurre o di liquidare la propria scorta obbligatoria, il proprietario deve rimborsare proporzionalmente il mutuo garantito dalla Confederazione e adempiere i propri obblighi nei confronti del fondo di garanzia (art. 16).
Se il proprietario di una scorta obbligatoria non può rimborsare il mutuo né adempiere i propri obblighi nei confronti del fondo di garanzia, l’UFAE può esigere adeguate garanzie come compensazione.
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