Le imprese possono convenire con l’UFAE di costituire scorte, per quantitativi determinati e di qualità determinata, di beni d’importanza vitale per i quali il Consiglio federale non ha previsto la costituzione di scorte obbligatorie.
Gli articoli 10, 11 capoversi 1 e 2, 12 e 13 si applicano per analogia.
In caso di misure di intervento economico le imprese possono utilizzare almeno la metà di tali scorte per il proprio uso o per approvvigionare la loro clientela.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.