Se contro il proprietario di una scorta obbligatoria è promossa l’esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno sulla scorta obbligatoria e sulle eventuali pretese di risarcimento, la Confederazione è creditore pignoratizio di primo grado, non partecipante all’esecuzione, per i propri crediti garantiti.
Le pretese contrattuali o legali di terzi sulla scorta obbligatoria succedono immediatamente a quelle della Confederazione e, se del caso, a quelle del fondo di garanzia.
Le pretese di terzi sulla scorta obbligatoria o su eventuali diritti del debitore possono essere esercitate unicamente mediante esecuzione.
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