Le pretese revocatorie fondate sugli articoli 285–292 della legge federale dell’11 aprile 18891sulla esecuzione e sul fallimento che derivano da decisioni concernenti merci sulle quali la Confederazione o un’impresa terza ha un diritto di separazione dalla massa secondo l’articolo 24 o un diritto di pegno secondo l’articolo 25 della presente legge, possono essere cedute a un creditore unicamente se la Confederazione o l’impresa terza ha rinunciato a farle valere.
RS 281.1 ↩
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