La Confederazione può promuovere, nei limiti dei mezzi stanziati, misure prese da imprese di diritto privato o pubblico per garantire l’approvvigionamento economico del Paese, se tali misure:
nell’ambito dei preparativi in vista di una situazione di grave penuria, contribuiscono a rafforzare considerevolmente i sistemi di approvvigionamento e le infrastrutture d’importanza vitale; o
in una situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente, contribuiscono considerevolmente all’approvvigionamento in beni e servizi d’importanza vitale.
Il Consiglio federale definisce le misure che possono essere promosse, l’importo degli aiuti finanziari e delle garanzie nonché le condizioni per la promozione. A tal fine tiene conto degli interessi dell’approvvigionamento del Paese, dell’efficacia delle singole misure rispetto ai costi e degli interessi delle imprese.
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