La Confederazione può accordare indennità alle imprese di diritto privato o pubblico per le misure di cui agli articoli 5 capoverso 4 e 31–33, se:
le misure devono essere attuate rapidamente; e
le imprese subiscono altrimenti un pregiudizio importante che non è ragionevolmente esigibile.
Il Consiglio federale stabilisce gli importi minimi e massimi delle indennità.
L’UFAE stabilisce, nel singolo caso, l’importo delle indennità e le condizioni cui queste sottostanno. A tale fine considera in particolare gli interessi delle imprese all’adozione delle misure e i vantaggi che esse ne traggono.
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