Se la Confederazione ha promesso di prestare una garanzia per finanziare un mezzo di trasporto, quest’ultimo, compresi i relativi mezzi e documenti d’esercizio (accessori), nonché le pretese di risarcimento le servono quali garanzie. Se esiste un registro pubblico, il diritto reale a una garanzia della Confederazione sul mezzo di trasporto dev’esservi annotato d’ufficio.
Se adempie la sua promessa di garanzia, la Confederazione ha il diritto di separare dalla massa fallimentare il mezzo di trasporto e i suoi accessori nonché le pretese di risarcimento; in caso di pignoramento ha un diritto di pegno prioritario sino all’importo della garanzia.
Le disposizioni concernenti il diritto di separazione dalla massa fallimentare e il diritto di pegno sulle scorte obbligatorie (art. 24–26) si applicano per analogia.
L’UFAE può esigere garanzie supplementari se il valore del mezzo di trasporto e delle pretese di risarcimento è dubbio o insufficiente per coprire la garanzia.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli concernenti la prestazione di una garanzia e i requisiti tecnici dei mezzi di trasporto.
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