A prescindere dalla punibilità dell’atto, l’impresa può essere tenuta a restituire gli aiuti finanziari se questi le sono stati concessi a torto o se, nonostante diffida, essa disattende gli obblighi che le sono stati imposti.
A prescindere dalla punibilità dell’atto, le merci e i vantaggi pecuniari ottenuti o concessi in violazione della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione, come pure delle relative decisioni o dei relativi contratti, sono devoluti alla Confederazione.
Se l’impresa non possiede più le merci o i valori patrimoniali dai quali ha conseguito l’indebito profitto, la Confederazione ha nei suoi confronti una pretesa di risarcimento equivalente al valore dell’indebito profitto.
I terzi che, senza colpa propria, sono stati lesi dal comportamento delle imprese tenute alla restituzione, possono esigere dall’UFAE la parte loro spettante delle merci e dei vantaggi pecuniari confiscati.
La restituzione e la devoluzione ai sensi della presente disposizione prevalgono sulla confisca ai sensi degli articoli 70–72 del Codice penale1.