È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
contravviene alle prescrizioni sulle misure emanate conformemente agli articoli 5 capoverso 4, 28 capoverso 1, 29, 31 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 33 capoverso 2;
nonostante comminatoria della pena prevista nel presente articolo non si attiene a una decisione fondata sulla presente legge o sulle sue disposizioni d’esecuzione;
nonostante comminatoria della pena prevista nel presente articolo viola un contratto da lui concluso e fondato sulla presente legge o sulle sue disposizioni d’esecuzione.
Se l’autore agisce per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
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