Il Consiglio federale nomina un Delegato all’approvvigionamento economico del Paese (Delegato). Il Delegato deve aver acquisito una vasta esperienza nel settore dell’economia.
Il Delegato dirige l’Approvvigionamento economico del Paese.
Può far capo agli organi di cui all’articolo 58 capoverso 2.
In collaborazione con i settori specializzati, osserva la situazione in materia di approvvigionamento e svolge le rilevazioni statistiche necessarie per garantire l’approvvigionamento economico del Paese. A tal fine tiene conto delle rilevazioni effettuate da altre autorità e dall’economia.
Si assicura che il trattamento dei dati statistici non provochi distorsioni della concorrenza.
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