Il Consiglio federale definisce i settori specializzati. Questi possono disporre di segreterie a tempo pieno.
I settori specializzati sono composti prevalentemente da specialisti dell’economia, nonché da specialisti della Confederazione, dei Cantoni, delle Città e dei Comuni. I membri dei settori specializzati rendono pubblici i loro legami con gruppi d’interesse.
Al fine di garantire l’approvvigionamento economico del Paese, i settori specializzati mettono a disposizione le loro competenze e la loro rete professionale.
In collaborazione con l’UFAE, pianificano e sviluppano le misure preparatorie di cui all’articolo 5 capoverso 1.
Il Consiglio federale può delegare compiti ai settori specializzati nel caso in cui vengano adottate misure previste agli articoli 31–33. Può autorizzare i settori specializzati a emanare decisioni.
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