Per garantire l’approvvigionamento economico del Paese, il Consiglio federale può concludere trattati internazionali riguardanti:
lo scambio di informazioni e la cooperazione;
la partecipazione a consessi internazionali che si adoperano per la sicurezza dell’approvvigionamento;
la preparazione, l’impiego e il coordinamento di misure per far fronte a crisi di approvvigionamento.
Per adempiere obblighi internazionali, il Consiglio federale può prendere misure di intervento economico anche se in Svizzera non è sopraggiunta o non è imminente alcuna situazione di grave penuria.
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