Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell’economia compiti pubblici ai sensi della presente legge, in particolare:
attività di controllo e di sorveglianza;
osservazioni del mercato e analisi;
attività di esecuzione nell’ambito delle misure preparatorie e d’intervento.
Il Consiglio federale può delegare alcuni compiti d’esecuzione relativi alla costituzione di scorte agli enti privati incaricati di amministrare i fondi di garanzia. L’UFAE può concludere convenzioni sulle prestazioni con tali enti.
L’UFAE vigila sulle organizzazioni alle quali sono affidati tali compiti.
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