Mediante decreto federale sottostante al referendum l’Assemblea federale può conferire obbligatorietà generale:
su richiesta di almeno 21 Cantoni, alla convenzione quadro intercantonale;
su richiesta di almeno 18 Cantoni, a un trattato intercantonale nei settori di cui all’articolo 48a capoverso 1 della Costituzione federale.
Prima della decisione sono consultati i Cantoni interessati.
I Cantoni obbligati a partecipare in virtù del conferimento dell’obbligatorietà generale hanno gli stessi diritti e doveri degli altri partecipanti.
L’obbligatorietà generale può essere conferita per 25 anni al massimo.
I decreti federali che conferiscono l’obbligatorietà generale possono prevedere che l’Assemblea federale può revocare l’obbligatorietà mediante decreto federale semplice qualora non se ne giustifichi più il mantenimento in base alle circostanze, in particolare se:
almeno sei Cantoni chiedono la revoca dell’obbligatorietà generale della convenzione quadro;
almeno nove Cantoni chiedono la revoca dell’obbligatorietà generale del trattato intercantonale.
I Cantoni possono chiedere la revoca dell’obbligatorietà generale al più presto cinque anni dopo il suo conferimento.
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