Mediante decreto federale semplice l’Assemblea federale può obbligare a partecipare a un trattato intercantonale uno o più Cantoni, su richiesta di almeno la metà dei Cantoni che già vi partecipano o che ne hanno negoziato il progetto definitivo.
Prima della decisione sono consultati i Cantoni interessati.
I Cantoni obbligati a partecipare hanno gli stessi diritti e doveri degli altri partecipanti.
L’obbligo di partecipazione può essere disposto per 25 anni al massimo.
Mediante decreto federale semplice l’Assemblea federale può revocare l’obbligo di partecipazione se non se ne giustifica più il mantenimento in base alle circostanze, in particolare se almeno la metà dei Cantoni che partecipano al trattato intercantonale ne chiedono la revoca.
I Cantoni possono chiedere di revocare l’obbligo di partecipazione al più presto dopo cinque anni.
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