I Cantoni designano autorità giudiziarie che decidono in qualità di autorità cantonali o intercantonali di ultima istanza sui ricorsi contro le decisioni degli organi intercantonali.
Se un Cantone viola un trattato o decisioni vincolanti di un organo intercantonale, ogni Cantone o l’organo intercantonale interessato può promuovere azione al Tribunale federale per quanto la procedura intercantonale di composizione delle controversie non abbia portato a un accordo.
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