Nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2018 il Consiglio federale continua a tenere conto dello statuto fiscale speciale delle persone giuridiche secondo l’ex articolo 28 capoversi 2–41LAID2. In questo periodo l’utile determinante è calcolato conformemente all’articolo 3 capoverso 3 della presente legge nella versione applicabile fino all’entrata in vigore della presente modifica. Per il calcolo si applicano i fattori beta dell’anno di riferimento 2020. Gli utili ponderati con i fattori beta sono considerati nel calcolo del potenziale di risorse dei relativi anni di riferimento; a partire dal secondo anno successivo all’entrata in vigore l’entità di tali utili è ridotta di un quinto all’anno.
Questo metodo di calcolo è utilizzato anche se la persona giuridica ha rinunciato volontariamente al suo statuto fiscale speciale dopo il 31 dicembre 2016.
Dal quinto all’undicesimo anno di riferimento successivo all’entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale può introdurre soglie minime e massime per i fattori con i quali gli utili delle persone giuridiche sono considerati nel calcolo del potenziale di risorse secondo l’articolo 3 capoverso 3.
Negli anni di cui al capoverso 3 la dotazione minima perseguita ai sensi dell’articolo 3a capoverso 2 lettera a si basa sulle risorse determinanti nel quarto anno successivo all’entrata in vigore della modifica. A tal fine, la Confederazione versa ai Cantoni interessati contributi complementari annui di 180 milioni di franchi. Nel calcolo della dotazione minima non si tiene conto di tali contributi.3