- La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- Essa è pubblicata nel Foglio federale accettato che sia, da parte del popolo e dei Cantoni, il decreto federale del 3 ottobre 20031concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. A tal fine tiene conto dello stato della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20082
art. 20: 1° aprile 20053