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Commenti: Art. 123 | Omnilex
Law
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Art. 123
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Art. 123
631.01
OD
Federal Council Ordinance
1 mag 2007
Fonte originale
(art. 44 cpv. 1 LD)
Il gestore dell’infrastruttura deve portare a conoscenza dell’UDSC l’orario prevedibile del traffico merci transfrontaliero.
Esso deve annunciare anticipatamente all’UDSC i viaggi effettivi del traffico merci e passeggeri transfrontaliero.
L’UDSC conviene con il gestore dell’infrastruttura la forma, il contenuto e il momento delle notifiche.
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