Se riceve una domanda di rilascio di un’autorizzazione per il perfezionamento attivo di latticini e cereali di base di cui all’allegato 6 per la produzione di derrate alimentari dei capitoli 15–22 dell’allegato 1 alla legge del 9 ottobre 19861sulla tariffa delle dogane, la Direzione generale delle dogane rinuncia a sottoporre la domanda per parere. Essa informa contemporaneamente:
per scritto le organizzazioni interessate in merito al contenuto della domanda e al nome e all’indirizzo del richiedente;
il richiedente sull’avvenuta informazione delle organizzazioni interessate.
La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda se il richiedente non la ritira per scritto entro dieci giorni lavorativi dall’informazione delle organizzazioni interessate.