(art. 61 cpv. 4 LD)1 Se il regime d’esportazione non è concluso regolarmente, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve restituire senza indugio la decisione d’imposizione all’ufficio doganale che ha tassato la merce esportata.
Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). ↩
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.