(art. 62 cpv. 1 lett. b LD)
- I depositi franchi doganali devono essere separati mediante misure edilizie dal resto del territorio doganale in modo che nessuna merce possa essere sottratta alla vigilanza doganale.
- L’UDSC fissa il genere di misure edilizie nell’autorizzazione per l’esercizio del deposito franco doganale.