(art. 76 cpv. 2 e 3 nonché art. 81 LD)
- Sono equiparati a un credito doganale non ancora esigibile:
- le decisioni inerenti al debito doganale che non sono ancora cresciute in giudicato;
- i crediti doganali e gli altri crediti il cui ammontare non è ancora noto integralmente.
- Il pagamento del credito appare pure in pericolo quando non esiste un pegno doganale o quest’ultimo è insufficiente.