(art. 81 LD)
L’ordine di prestare garanzia deve contenere quanto segue:
- indicazione che la Confederazione Svizzera, rappresentata dall’UDSC, è la creditrice;
- nome e indirizzo del debitore doganale;
- credito per il quale è richiesta la garanzia ed eventualmente predisposto il sequestro, come pure il relativo ammontare;
- motivo giuridico della garanzia;
- indicazione della forma e dell’importo della garanzia da prestare;
- designazione esatta degli oggetti da sequestrare e del luogo in cui si trovano (luogo del sequestro);
- termine per prestare la garanzia;
- ufficio competente di ricezione della garanzia;
- indicazione che le condizioni dell’obbligo di risarcimento dell’UDSC sono rette dalle disposizioni della legge del 14 marzo 19581sulla responsabilità;
- rimedi giuridici.