(art. 106 cpv. 2 lett. b LD)
- Per l’uso di armi e di altri mezzi di autodifesa e coattivi da parte del personale del Corpo delle guardie di confine e del personale di cui all’articolo 228 capoverso 1 si applicano i seguenti principi:1
- l’impiego dev’essere annunciato preventivamente, sempre che lo scopo e le circostanze lo consentano;
- l’impiego deve rendersi necessario per lo scopo previsto e non dev’essere sproporzionato.
- Trattamenti crudeli, umilianti od offensivi sono vietati.