(art. 106 cpv. 2 lett. a e b LD)
- Il seguente personale dell’UDSC al di fuori del Corpo delle guardie di confine può far uso di armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi:
- il personale della divisione principale Antifrode doganale;
- il personale impiegato nel traffico turistico;
- il personale delle squadre mobili per controlli nel territorio doganale o a domicilio.
- Se le seguenti condizioni sono soddisfatte, il direttore dell’UDSC rilascia ai collaboratori che rientrano nella categoria di personale di cui al capoverso 1 l’autorizzazione a portare e far uso di armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi:
- il collaboratore interessato è esposto a particolari pericoli nel quadro dell’adempimento dei suoi compiti;
- non vi sono motivi d’impedimento per il porto di armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi; sono considerati motivi d’impedimento segnatamente gli indizi che lasciano supporre che il collaboratore possa mettere in pericolo se stesso o terzi;
- il collaboratore interessato dispone di una formazione specifica ai sensi dell’articolo 8 della legge del 20 marzo 20081sulla coercizione (LCoe).
- Per i collaboratori che il 31 dicembre 2021 erano impiegati presso l’UDSC quali specialisti doganali o revisori non vige alcun obbligo di porto di armi da fuoco. L’UDSC garantisce ai collaboratori che non desiderano portare un’arma da fuoco di poter assumere compiti il cui adempimento non li espone a particolari pericoli.
- I collaboratori che dispongono di un’autorizzazione di cui al capoverso 2 devono partecipare alle esercitazioni di tiro e di sicurezza prescritte nonché ai perfezionamenti prescritti nei quali sono trattati i temi secondo l’articolo 30 LCoe.
- L’UDSC è responsabile dell’organizzazione delle esercitazioni di tiro e di sicurezza. Per l’adempimento dei suoi compiti può collaborare con altri uffici.