(art. 48a cpv. 1 LOGA1)
Il DFF è autorizzato ad approvare convenzioni riguardanti uffici a controlli nazionali abbinati conformemente ai seguenti accordi internazionali:
- Convenzione del 1° giugno 19612tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio;
- Convenzione del 2 settembre 19633tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio;
- Convenzione del 28 settembre 19604tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio;
- Convenzione dell’11 marzo 19615tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio.