(art. 63 cpv. 1)
Oggetti personali d’uso
Per oggetti personali d’uso s’intendono:
- gli abiti
- gli articoli da toeletta
- gli oggetti d’ornamento
- i libri
- gli apparecchi fotografici e le cineprese con un numero adeguato di supporti di immagini
- i proiettori portatili per diapositive e film nonché i loro accessori e un numero adeguato di supporti di immagini
- le videocamere e i videoregistratori portatili con un numero adeguato di supporti di filmati
- gli strumenti musicali portatili
- gli apparecchi portatili di registrazione e di riproduzione del suono (inclusi i dittafoni) con i rispettivi supporti per il suono
- le radio portatili
- i televisori portatili
- le macchine da scrivere e le calcolatrici portatili
- i computer portatili con le rispettive periferiche e i relativi accessori
- le carrozzelle
- le sedie a rotelle
- i cannocchiali e i binocoli
- gli apparecchi portatili per cure mediche nonché gli accessori non riutilizzabili
- i telefoni cellulari, i cercapersone (pager)
- le biciclette
- gli equipaggiamenti sportivi di ogni genere, come: equipaggiamenti da alpinista e da pescatore, guidoslitte, slitte, equipaggiamenti da hockey e da sci, pietre per il giuoco del «curling», aeromodelli con dispositivi di comando a distanza, equipaggiamenti per sommozzatori, alianti da pendio non motorizzati, tavole da surf, equipaggiamenti da tennis e da golf, sandolini o canotti pneumatici senza motore, canoe, kajak (anche importati collettivamente dalle rispettive squadre)
- gli equipaggiamenti da campeggio di ogni genere, come: tende, ombrelloni, cucine, frigoriferi, stoviglie, tavoli, sedie, biancheria da letto, bombole del gas
- 2 armi da caccia o da sport, oppure 1 arma da caccia e 1 arma da sport con le rispettive munizioni
- gli altri beni di natura manifestamente personale.