(art. 182 cpv. 2)
Merci sensibili
Per merci sensibili s’intendono:
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- animali e piante, parti di tali animali o piante, nonché loro derivati ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del 4 settembre 20131sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette;
- materiale bellico conformemente all’articolo 5 della legge federale del 13 dicembre 19962sul materiale bellico;
- armi, accessori di armi e munizione conformemente all’articolo 4 della legge del 20 giugno 19973sulle armi;
- le seguenti merci conformemente alla legge del 9 ottobre 19864sulla tariffa delle dogane:
– bevande alcoliche delle voci di tariffa 2204–2208,
– tabacchi manufatti delle voci di tariffa 2402 e 2403,
– biglietti di banca e titoli della voce di tariffa 4907,
– monete della voce di tariffa 7118,
– perle, diamanti, pietre preziose, pietre semipreziose, metalli preziosi e placcati di metalli preziosi nonché lavori di queste materie (ex capitolo della tariffa doganale 71),
– minuteria e gioielleria (ex capitolo della tariffa doganale 71),
– autoveicoli da turismo e motocicli delle voci di tariffa 8703 e 8711,
– articoli di orologeria della voce di tariffa 9101,
– pendole e pendolette di metalli preziosi e placcati di metalli preziosi delle voci di tariffa 9103 e 9105,
– mobili delle voci di tariffa 9401 e 9403,
– oggetti d’arte, da collezione e di antichità delle voci di tariffa 9701–9706;
- merci tassate all’esportazione conformemente all’articolo 65 capoverso 2 LD;
- materiali nucleari e scorie radioattive conformemente all’articolo 3 lettere h e i della legge federale del 21 marzo 20035sull’energia nucleare;
- stupefacenti conformemente all’articolo 1 della legge del 3 ottobre 19516sugli stupefacenti;
- precursori e altre sostanze chimiche conformemente agli articoli 1 e 2 dell’ordinanza Swissmedic dell’8 novembre 19967sui precursori;
- medicamenti conformemente all’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del 15 dicembre 20008sugli agenti terapeutici;
- materie esplosive, mezzi d’innesco, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 7a della legge federale del 25 marzo 19779sugli esplosivi;
- beni conformemente all’articolo 3 dell’ordinanza del 25 giugno 199710sul controllo dei beni a duplice impiego;
- merci per le quali il Consiglio federale ha emanato misure coercitive conformemente all’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale11e all’articolo 2 della legge del 22 marzo 200212sugli embarghi;
- beni culturali conformemente all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 200313sul trasferimento dei beni culturali.