(art. 244 cpv. 1)
Diritto previgente: abrogazione
I seguenti atti sono abrogati:
- Ordinanza del 10 luglio 19261della legge sulle dogane
- Ordinanza del 3 febbraio 19992concernente lo sdoganamento con trasmissione elettronica di dati
- Decreti del Consiglio federale del 29 aprile 18923, del 15 giugno 18924e del 3 marzo 19115concernenti l’esclusione di Samnaun e di Sampuoir dalla linea doganale
- Decreto del Consiglio federale del 21 luglio 19426che delega al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane il diritto di istituire per certe merci dei dazi differenziali
- Ordinanza del 13 gennaio 19937concernente la procedura doganale applicabile agli speditori e ai destinatari autorizzati
- Ordinanza del 17 maggio 19958concernente la procedura doganale applicabile ai depositi doganali aperti
- Ordinanza del 30 gennaio 20029concernente le agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori
- Ordinanza del 19 luglio 196010concernente lo sdoganamento intermedio di veicoli stradali
- Ordinanza del 6 dicembre 192611sullo sdoganamento degli invii per ferrovia
- Ordinanza del 1° novembre 194012sul trattamento doganale degli invii per via d’acqua
- Ordinanza doganale del 7 luglio 195013sulla navigazione aerea
- Ordinanza del 2 febbraio 197214concernente lo sdoganamento degli invii postali
- Decreto del Consiglio federale del 28 settembre 196215che istituisce delle agevolezze doganali a favore del latte fresco proveniente dalla zona economica estera
- Decreto del Consiglio federale del 26 agosto 195816concernente l’importazione di gas illuminante nella zona economica svizzera
- Decreto del Consiglio federale del 21 febbraio 196817concernente il deposito in transito di merci, esente da interesse, nei porti renani
- Ordinanza del 9 maggio 199018sulle semplificazioni nelle operazioni doganali
- Ordinanza del 18 maggio 200519concernente la competenza della Direzione generale delle dogane nel campo della formazione professionale superiore per il personale dell’UDSC
- Decreto del Consiglio federale del 31 maggio 196620concernente l’esenzione dal dazio sui carburanti impiegati per compiere voli non professionali a destinazione dell’estero.