(art. 25 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LD)
- Se la dichiarazione doganale viene effettuata prima della presentazione in dogana, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare i documenti (art. 17) all’ufficio doganale dopo la comunicazione del risultato della selezione:
- al più tardi due ore di apertura dello sportello dopo la presentazione in dogana, se il risultato della selezione è «bloccato»;
- al più tardi il giorno lavorativo seguente la presentazione in dogana, se il risultato della selezione è «libero».
- Se la dichiarazione doganale viene effettuata dopo la presentazione in dogana, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare i documenti (art. 17) all’ufficio doganale dopo la comunicazione del risultato della selezione:
- al più tardi due ore di apertura dello sportello dopo la dichiarazione doganale, se il risultato della selezione è «bloccato»;
- al più tardi il giorno lavorativo seguente la dichiarazione doganale, se il risultato della selezione è «libero».
- L’ufficio doganale può modificare il termine secondo le sue condizioni d’esercizio.
- Sono fatti salvi gli articoli 38–41.