(art. 25 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LD)
- Se il risultato della selezione è «bloccato», la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare i documenti di cui all’articolo 17a all’ufficio doganale:
- al più tardi due ore di apertura dello sportello dopo la comunicazione del risultato della selezione nel sistema «e-dec»;
- entro 24 ore dopo la comunicazione del risultato della selezione nel sistema «NCTS».
- L’ufficio doganale può modificare il termine secondo le sue condizioni d’esercizio.
- Sono fatti salvi gli articoli 38–41.