(art. 19 cpv. 2 lett. a, 25 cpv. 1 e 35 cpv. 2 LD)
- Se constata un’inesattezza o una lacuna nella dichiarazione doganale, l’ufficio doganale può chiedere alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di rettificare o completare la dichiarazione doganale.
- La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare la dichiarazione doganale rettificata o completata al più tardi il decimo giorno lavorativo seguente il rifiuto della dichiarazione inesatta o incompleta. In casi motivati, l’ufficio doganale può prorogare questo termine.1
- Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non presenta la dichiarazione doganale rettificata o completata entro il termine, l’ufficio doganale può imporre d’ufficio le merci. All’importazione esso applica l’aliquota di dazio e le basi di calcolo più elevate applicabili alle merci in questione.2