La dichiarazione elettronica e la dichiarazione doganale elettronica mediante un terminale di dichiarazione sono ammesse solo presso valichi di confine appositamente segnalati per:
a. le merci accompagnate da un documento di transito internazionale conformemente a uno dei seguenti accordi internazionali:
1. Convenzione del 20 maggio 19871relativa ad un regime comune di transito,
2. Convenzione doganale del 14 novembre 19752concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR;
b. le merci accompagnate da un libretto A.T.A. conformemente a uno dei seguenti accordi internazionali:
1. Convenzione doganale del 6 dicembre 19613concernente libretti A.T.A. per l’ammissione temporanea delle merci,
2. allegato A della Convenzione del 26 giugno 19904relativa all’ammissione temporanea;
c. le merci di imprese che operano nel traffico locale e che dispongono di un’autorizzazione dell’ufficio doganale competente;
d. i mezzi di trasporto di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettere b, e o f, con i quali vengono introdotte nel territorio doganale solo merci per le quali è consentita la dichiarazione doganale verbale.
Le merci di cui al capoverso 1 lettere a–c possono essere introdotte nel territorio doganale solo con un mezzo di trasporto ammesso alla circolazione stradale secondo l’articolo 25 capoverso 1 lettere b, e o f.